Ordinanza — n. 29897/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADANE ABDERRAHIMI nato il 18/05/1970 avverso l'ordinanza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ramadane A.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello sono manifestamente infondati poiché, rispetto a sentenza emessa nel regime di vigenza della legge Cartabia, l'impugnazione in appello non conteneva alcuna dichiarazione di domicilio ovvero elezione di domicilio o richiamo a quella intervenuta in primo grado ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29897/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADANE ABDERRAHIMI nato il 18/05/1970 avverso l'ordinanza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ramadane A.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello sono manifestamente infondati poiché, rispetto a sentenza emessa nel regime di vigenza della legge Cartabia, l'impugnazione in appello non conteneva alcuna dichiarazione di domicilio ovvero elezione di domicilio o richiamo a quella intervenuta in primo grado ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADANE ABDERRAHIMI nato il 18/05/1970 avverso l'ordinanza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ramadane A.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello sono manifestamente infondati poiché, rispetto a sentenza emessa nel regime di vigenza della legge Cartabia, l'impugnazione in appello non conteneva alcuna dichiarazione di domicilio ovvero elezione di domicilio o richiamo a quella intervenuta in primo grado ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio