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Ordinanza — n. 29894/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29894/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURANO DANILO nato a PINEROLO il 05/07/1974 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Surano Danilo e le memorie presentate il 31 maggio 2024 dall'avvocato Alberto D. Zanetta con cui si insiste sui motivi di ricorso, confutando quelli alla base del preliminare vaglio di inammissibilità OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'esclusa causa esimente ex art. 393-bis cod. pen. risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l'azione del personale della polizia ferroviaria fosse legittima in quanto funzionale ad allontanare il ricorrente, notato con la sigaretta accesa, dalla stazione; che la versione secondo cui l'intervento sia avvenuto in maniera arrogante è stata smentita dalla Corte di appello che ha rievocato le dichiarazioni dei testi di polizia al riguardo tutte compatibili con l'accusa (pagg. da 5 a 8); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello prevalentemente escluso, sulla base della valorizzata complessiva condotta, che il fatto fosse di scarsa gravità, motivazione di merito logicamente espressa, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondata risulta il terzo motivo con cui si censura la ritenuta continuazione interna, tenuto conto che le offese rivolta contemporaneamente nei riguardi di più pubblici ufficiali implica, nonostante la medesinnezza della condotta, la realizzazione di più reati in concorso formale tra loro, analogamente a quanto avviene in ipotesi resistenza a pubblico ufficiale; che deve farsi riferimento e richiamare il principio di diritto secondo cui sussiste inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878;

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29894/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Zanetta con cui si insiste sui motivi di ricorso, confutando quelli alla base del preliminare vaglio di inammissibilità OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'esclusa causa esimente ex art. 393-bis cod. pen. risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l'azione del personale della polizia ferroviaria fosse legittima in quanto funzionale ad allontanare il ricorrente, notato con la sigaretta accesa, dalla stazione; che la versione secondo cui l'intervento sia avvenuto in maniera arrogante è stata smentita dalla Corte di appello che ha rievocato le dichiarazioni dei testi di polizia al riguardo tutte compatibili con l'accusa (pagg. da 5 a 8); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello prevalentemente escluso, sulla base della valorizzata complessiva condotta, che il fatto fosse di scarsa gravità, motivazione di merito logicamente espressa, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondata risulta il terzo motivo con cui si censura la ritenuta continuazione interna, tenuto conto che le offese rivolta contemporaneamente nei riguardi di più pubblici ufficiali implica, nonostante la medesinnezza della condotta, la realizzazione di più reati in concorso formale tra loro, analogamente a quanto avviene in ipotesi resistenza a pubblico ufficiale; che deve farsi riferimento e richiamare il principio di diritto secondo cui sussiste inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878;

Parole chiave

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sanzione sostitutiva concorso materiale di reati sanzioni penali infrazione privilegiata punibilità pentito

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
Zanetta con cui si insiste sui motivi di ricorso, confutando quelli alla base del preliminare vaglio di inammissibilità OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'esclusa causa esimente ex art. 393-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
da 5 a 8); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURANO DANILO nato a PINEROLO il 05/07/1974 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Surano Danilo e le memorie presentate il 31 maggio 2024 dall'avvocato Alberto D. Zanetta con cui si insiste sui motivi di ricorso, confutando quelli alla base del preliminare vaglio di inammissibilità OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'esclusa causa esimente ex art. 393-bis cod. pen. risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l'azione del personale della polizia ferroviaria fosse legittima in quanto funzionale ad allontanare il ricorrente, notato con la sigaretta accesa, dalla stazione; che la versione secondo cui l'intervento sia avvenuto in maniera arrogante è stata smentita dalla Corte di appello che ha rievocato le dichiarazioni dei testi di polizia al riguardo tutte compatibili con l'accusa (pagg. da 5 a 8); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello prevalentemente escluso, sulla base della valorizzata complessiva condotta, che il fatto fosse di scarsa gravità, motivazione di merito logicamente espressa, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondata risulta il terzo motivo con cui si censura la ritenuta continuazione interna, tenuto conto che le offese rivolta contemporaneamente nei riguardi di più pubblici ufficiali implica, nonostante la medesinnezza della condotta, la realizzazione di più reati in concorso formale tra loro, analogamente a quanto avviene in ipotesi resistenza a pubblico ufficiale; che deve farsi riferimento e richiamare il principio di diritto secondo cui sussiste inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878;

Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato che, contrariamente a quanto affermato nel quarto ed ultimo motivo di ricorso, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni che hanno portato ad escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva (pag. 9), avendo escluso che, sulla base dei precedenti penali, il ricorrente potesse rispettare le prescrizioni imposte, motivazione logica in ordine alla prognosi infausta che il ricorrente censura genericamente facendo vago ed incompleto riferimento a produzioni documentali senza, però, rappresentare motivi idonei a confutare quanto evidenziato in sentenza; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen