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Ordinanza — n. 29892/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29892/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGESE GIUSEPPE nato a NOVARA il 17/12/1956 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Borgese Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura la ritenuta responsabilità quanto a dolo del reato e recidiva, sono inammissibili in quanto riproduttivi di identica censura adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato, infatti, che, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha dato conto di come il controllo del ricorrente avesse consentito di accertare che Borgese fosse distante sia dall'abitazione che dal luogo ove era stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa in orario, tra l'altro, non coerente con lo svolgimento della stessa; che, quanto al secondo motivo (recidiva), la Corte di appello ha messo in risalto come il delitto commesso fosse significativo della maggiore pericolosità sociale tenuto conto delle precedenti condanne, una delle quali anche per evasione; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 29892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., con cui si censura la ritenuta responsabilità quanto a dolo del reato e recidiva, sono inammissibili in quanto riproduttivi di identica censura adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato, infatti, che, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha dato conto di come il controllo del ricorrente avesse consentito di accertare che Borgese fosse distante sia dall'abitazione che dal luogo ove era stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa in orario, tra l'altro, non coerente con lo svolgimento della stessa; che, quanto al secondo motivo (recidiva), la Corte di appello ha messo in risalto come il delitto commesso fosse significativo della maggiore pericolosità sociale tenuto conto delle precedenti condanne, una delle quali anche per evasione; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria addebito di tasse ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGESE GIUSEPPE nato a NOVARA il 17/12/1956 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Borgese Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura la ritenuta responsabilità quanto a dolo del reato e recidiva, sono inammissibili in quanto riproduttivi di identica censura adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato, infatti, che, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha dato conto di come il controllo del ricorrente avesse consentito di accertare che Borgese fosse distante sia dall'abitazione che dal luogo ove era stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa in orario, tra l'altro, non coerente con lo svolgimento della stessa; che, quanto al secondo motivo (recidiva), la Corte di appello ha messo in risalto come il delitto commesso fosse significativo della maggiore pericolosità sociale tenuto conto delle precedenti condanne, una delle quali anche per evasione; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i