Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29891/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic assertions without specific grounds of motivation violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Crudu Alexandru Sorin inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 337 of the Penal Code and Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990. The court rejected the arguments because they were merely assertive and generic, failing to identify specific points of the lower court's decision that allegedly violated the law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely assertive regarding defects in the reasoning, without pointing to specific passages of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds defects in reasoning Court of Cassation specific points of decision verosimiglianza dei motivi d'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
artt. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUDU ALEXANDRU SORIN nato il 04/02/2000 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Crudu A.S.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione senza che possano individuarsi neppure specifici punti della decisione oggetto del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 lu