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Ordinanza — n. 29890/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unsupported nullity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Mauro Boscolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for refusing to wear a face mask, arguing the first-instance trial was null due to his denied access to the courtroom. The court rejected these arguments as mere expressions of dissatisfaction and manifestly unfounded, noting no legal basis existed for the alleged procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 340 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or manifestly unfounded nullity claims are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints nullity of hearings cassation procedure refusal of mask court costs procedural defect facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 340 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 340 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MAURO nato a BOLLATE il 20/02/1975 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Boscolo Mauro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondate, con riguardo all'eccezione di nullità delle udienze in primo grado, poiché all'imputato, che rifiutava di indossare la mascherina anticovid, non era stato, legittimamente, consentito l'accesso all'aula di udienza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre dente