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Ordinanza — n. 29888/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for non-allowed reasons regarding sentencing under Art. 337 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicola Vitale inadmissible due to the lack of legally permitted grounds. Although the lower court correctly assessed the defendant's conduct and aggressiveness, it imposed a sentence slightly above the statutory minimum, which was then increased due to recidivism. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal must be dismissed as inadmissible if the grounds raised are not permitted by law, regardless of the correctness of the lower court's sentencing evaluation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-allowed grounds Art. 337 Penal Code recidivism sentencing procedural dismissal recidiva nell'infrazione sanzioni penali reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE NICOLA IVAN nato il 05/11/1980 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Nicola Vitale; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate per determinare la misura della pena, peràltro in misura poco superiore al minimo edittale (mesi nove di reclusione), poi aumentata per la recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre,icjente