Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29886/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaint fails to address appellate court's specific sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gabriel Nicolas inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the imposed sanction was excessive, but the court found his complaint generic because it did not engage with the appellate court's detailed justification regarding the gravity of his conduct and the risk of further consequences. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific analysis required to challenge the sentence's appropriateness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal sentence is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to specifically address the court's detailed reasoning on the appropriateness of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds criminal sentencing appellate review procedural costs Cassa delle ammende specific reasoning motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI NICOLAS nato a MOTTA DI LIVENZA il 05/08/1992 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gabrieli Nicolas OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo risulta generico in quanto non prende in esame la compiuta motivazione della Corte di appello in punto di pena nella parte in cui ha dato atto dell'apprezzata congruità della pena, individuata appena al di sopra del minimo edittale in ragione della gravità della condotta ed il rischio di più gravi conseguenze che avrebbe potuto determinare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0