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Ordinanza — n. 29884/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely reiterated and unsupported by new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued for integration of facts regarding a traffic incident and non-punishability, but the Court found these arguments were merely reiterated without new evidence. The Court determined the lower court correctly identified the appellant's habitual violations and lack of proof for the alleged delay.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterated arguments already adequately refuted by the appellate court and lack new factual elements to support the alleged violations or lack of punishability.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments habitual violations lack of evidence traffic control non-punishability procedural costs importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATARO DANIELE nato a PALERMO il 12/09/1988 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Spataro Daniele; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato e costituisce mera reiterazione di motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato come il ricorrente fosse stato controllato distante, sia dal luogo in cui avrebbe dovuto essere al lavoro, sia dall'abitazione, rappresentando, a smentita della giustificazione a mente della quale avrebbe ritardato a causa di un incidente, come tale dato fosse inconferente, per orario, rispetto al luogo del controllo, all'interno di un'autovettura insieme con moglie e figli, in orario sovrapponibile a quello in cui sarebbe dovuto essere al lavoro (per come autorizzato), in direzione opposta rispetto al luogo di lavoro e, soprattutto, senza aver comunicato ad alcuno le eventuali ragioni dell'allegato ma non dimostrato ritardo connesso all'incidente stradale, invero, neppure prospettato all'atto del controllo; rilevato, inoltre, anche alla luce di quanto osservato dalla Corte territoriale circa la smentita giustificazione addotta in sede processuale, che analogo limite incontrano il secondo ed il terzo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto a mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendo stati evidenziati i plurimi precedenti con particolare riferimento, quanto ad abitualità della condotta, alle violazioni in materia di misure di prevenzione; rilevato che lo stesso è a dirsi del quarto motivo con cui si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha confermato il giudizio del Primo giudice quanto ad attenuanti generiche, non ritenute meritevoli alla luce dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d