Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29882/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29882/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29882/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAFARI KHALED nato il 05/05/1985 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; -----", visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ghafari K; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute sussumibili nella condotta di resistenza e idonee a denotare l'elemento psicologico del reato poiché l'imputato, anche mediane il danneggiamento del lavandino della cella, si era opposto all'ordine di rientro in cella, minacciando gli agenti ; Anche il motivo di ricorso sulla mancanza di motivazione sulla applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato, perché non richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere relatore Il Presid

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29882/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute sussumibili nella condotta di resistenza e idonee a denotare l'elemento psicologico del reato poiché l'imputato, anche mediane il danneggiamento del lavandino della cella, si era opposto all'ordine di rientro in cella, minacciando gli agenti ; Anche il motivo di ricorso sulla mancanza di motivazione sulla applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato, perché non richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere relatore Il Presid

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità penale reati contro la pubblica autorità riabilitazione condotta colpevole responsabilità disciplinare sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo