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Ordinanza — n. 29878/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because capacity argument was raised only after the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Sita inadmissible due to a manifestly unfounded procedural defect. The appellant attempted to introduce a new argument regarding the defendant's capacity at the time of the offense solely in the cassation petition, after the appellate court had already ruled on the appeal. The court rejected this late submission because the capacity issue was not part of the original appeal grounds, rendering the cassation request procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces new grounds not raised in the appeal, such as arguing about capacity at the time of the offense after the appellate judgment has been rendered.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds after appeal criminal capacity argument manifestly unfounded reasons procedural defect dismissal ritardo ingiustificato dell'azione penale intervenuta prescrizione motivazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SITA SERGIO nato a SALA BOLOGNESE il 16/02/1946 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Sita; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato dal momento che i motivi di appello (relativi solo alla misura della pena) non erano relativi alla questione di capacità dell'imputato al momento del fatto, dedotta solo con atto successivo all'appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consiglier