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Ordinanza — n. 29876/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity, citing lack of specific correlation between arguments and lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29876/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Astone David inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant argued for vitiating flaws in the sentencing, but the court found his arguments lacked specific correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible for genericity if it fails to establish a specific correlation between the reasons cited in the decision under review and the grounds of the appeal, thereby avoiding the vice of aspecificity.

Parole chiave

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genericity of grounds violation of art 133 aspecificity of appeal sentencing review Cassation inadmissibility motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASTONE DAVID nato a PATTI il 17/09/1981 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Astone David OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione dell'art. 133 cod. pen. è generico, nella parte in cui non si confronta con la motivazione della sentenza, e riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che, in punto di trattamento sanzionatorio ha avuto modo di apprezzare la gravità del fatto con particolare riferimento alla entità delle lesioni provocate; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il