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Ordinanza — n. 29875/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion as generic and inadmissible for fact-based issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29875/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marino Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for tax evasion, arguing against the application of mitigating circumstances and the non-punishment clause. The court rejected these arguments as generic and fact-specific, noting the lower court correctly applied the non-punishment provision based on the defendant's prior record and duration of exile.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must not be generic or involve fact-finding; they are inadmissible if they merely contest the reconstruction of conduct or the application of mitigating circumstances without raising a distinct legal question.

Parole chiave

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tax evasion appeal inadmissible appeal generic appeal non-punishment clause mitigating circumstances Court of Cassation factual reconstruction espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Marino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
Marino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO SALVATORE nato a PALERMO il 24/01/1969 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Marino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla ricostruzione della condotta e sul dolo quello sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.

è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (plurime condanne e durata dell'allontanamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2024 Il Con igli re elatore Il Pre d