Cassation court dismisses appeal for genericity of grounds lacking specific correlation with appealed decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Liuzzi inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant argued for vices in the sentencing treatment, but the court found his arguments merely evocative without specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected for lacking the required correlation between the appealed decision's facts and the appellant's specific legal objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific correlation with the facts and reasoning of the appealed decision, failing to avoid the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZI FRANCESCO nato a MARTINA FRANCA il 22/09/1981 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Liuzzi Francesco OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo la Corte di appello evidenziato come la pena base si attestasse sul minimo edittale, ritenendo congruo il giudizio in termini di equivalenza operato tra circostanze; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il