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Ordinanza — n. 29868/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints lack admissibility in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dmytro Pyatkov inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Pyatkov of assault and property damage based on a factual reconstruction supported by medical reports and damage assessments. The court ruled that the appeal's arguments constituted only mere complaints regarding facts, which are not permissible grounds for review in criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist merely of complaints regarding facts, as the lower court's decision is based on a complete factual reconstruction supported by evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints of fact Cassation review limits assault conviction upheld property damage proven reati contro la pubblica autorità lesioni personali reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PYATKOV DMYTRO nato il 19/06/1993 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pyatkov Dmytro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta sono state ritenute idonee ad integrare gli elementi strutturali dei reati sulla base di una ricostruzione in fatto in cui sono stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti ai fini della configurabilità dei reati commessi, rispettivamente, in danno degli agenti accertatori a bordo dell'autobus e degli agenti di Polizia chiamati per identificarlo; correttamente sono stati ritenuti configurabili sia i reati lesioni, affatto esclusi e riducibili a meri episodi di percosse, in presenza dei referti che hanno accertato le contusioni riportate dagli agenti sia il reato di danneggiamento, in ragione dei danni riportati dalla porta della "sala accomapagnati" della Questura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così