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Ordinanza — n. 29867/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding witness decency, procedural renewal, and criminal intent for tax evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gualandri Gabriele inadmissible, upholding the Court of Appeal's judgment. The appellant challenged the witness's disqualification due to non-citation, the lack of procedural renewal, and the finding of criminal intent. The court rejected these arguments as groundless, noting that the witness's absence was due to the appellant's own negligence and that the lower court correctly assessed the lack of intent.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The failure to cite a witness already admitted by the judge results in the party's loss of the right to that evidence, as the citation deadline is peremptory due to the procedural sequence; similarly, the court's assessment of criminal intent based on voluntary absence remains valid when the party fails to provide necessary authorization.

Parole chiave

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witness decency procedural renewal criminal intent tax evasion inadmissible appeal aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga partenza volontaria

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020
Sez. 2, n. 25136 del 07/03/2023
279758); che inconferente risulta il prospettato recente indirizzo recente, che si assume andare di contrario avviso (Sez. 2, n. 25136 del 07/03/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALANDRI GABRIELE nato a MODENA il 23/09/1987 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gualandri Gabriele; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura la motivazione in ordine all'ordinanza con cui il Tribunale ha ritenuto la decadenza del teste per omessa citazione, la mancata rinnovazione istruttoria e la ritenuta responsabilità quanto a dolo del reato, sono inammissibili in quanto, manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato, infatti, che, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fornito corretta risposta riportando orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (ex multis, Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Rv. 279758); che inconferente risulta il prospettato recente indirizzo recente, che si assume andare di contrario avviso (Sez. 2, n. 25136 del 07/03/2023, Rv. 284636), essendo la questione relativa ad ipotesi di giudizio abbreviato condizionato proprio all'esame del teste, evenienza in cui la sua escussione è posta a fondamento del rito per come richiesto dalla parte e disposto dal Giudice e non certo confrontabile con quella sottoposta al vaglio nella quale la difesa, assente all'udienza in cui era necessario escutere il teste, non aveva mai dato prova, neppure nel successivo grado di appello, di aver citato il teste in questione; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata rinnovazione istruttoria tesa all'esame del teste, padre del ricorrente, avendo la Corte territoriale evidenziato la superfluità del relativo esame in quanto tutti gli aspetti erano stati chiariti dal teste esaminato; rilevato che egualmente inammissibile risulta il terzo motivo attraverso il quale si censura la motivazione in ordine al dolo del reato di evasione, la cui sussistenza risulta adeguatamente argomentata dal riferimento al volontario allontanamento e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese che non avrebbero comunque impedito, qualora vere, di chiedere adeguata autorizzazione; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co