Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29865/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and involving merits on excessive penalty and recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29865/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for tax evasion, claiming excessive sentencing and a failure to exclude recidivism. The court rejected these grounds as generic and involving merits reserved for the trial judges, who did not commit obvious logical errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are generic or involve merits on the excessive penalty and the exclusion of recidivism, which are matters for the judges of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion conviction excessive penalty claim recidivism exclusion generic appeal grounds merits review prohibition Cassation inadmissibility procedural costs award recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADIMALLAH MONCEF nato il 24/02/1975 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M.Vh—almimallah3 K-Ris4)1114"'61/441 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti apprezzamenti di merito sulla pena eccessiva e mancata esclusione della recidiva) oggetto di esame da parte dei giudici di merito che non sono incorsi in evidenti illogicità della motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigl