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Ordinanza — n. 29863/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29863/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29863/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANGOURA MOHAMED nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; .p visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bangoura Mohamed OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come il ricorrente fosse gravato da numerosi procedimenti penali; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorso si presenta generico tenuto conto che la pena è stata quantificata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29863/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANGOURA MOHAMED nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; .p visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bangoura Mohamed OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come il ricorrente fosse gravato da numerosi procedimenti penali; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorso si presenta generico tenuto conto che la pena è stata quantificata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale sanzione sproporzionata gravità della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANGOURA MOHAMED nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; .p visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bangoura Mohamed OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come il ricorrente fosse gravato da numerosi procedimenti penali; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorso si presenta generico tenuto conto che la pena è stata quantificata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/