Italian Court dismisses appeal claiming insufficient facts for Article 337 Penal Code due to lack of identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rifaoui Ralet inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly integrate facts regarding Article 337 of the Penal Code concerning attempted identification. The appellate court had already refuted the claim that identification occurred during the operation, and the Cassation court rejected the alternative reading of evidence as impermissible in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal alleging insufficient factual integration for a specific crime is inadmissible if the lower court has already logically refuted the contested facts and the appellant proposes an alternative reading of evidence not permitted in a review jurisdiction.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFAOUI RALET nato il 14/02/1978 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rifaoui Ralet OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla integrazione della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rilevato come il ricorrente avesse posto in essere la condotta contestata nel corso dell'attività di compiuta identificazione che nel frangente gli operanti tentavano di portare a termine, smentendo i testi presenti ai fatti la versione resa dal ricorrente circa l'intervenuta compiuta identificazione; che il ricorrente tenta di accreditare un'interpretazione del compendio probatorio che la Corte di appello ha dimostrato di aver vagliato con completezza e logicità, proponendo una lettura alternativa delle risultanze, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il