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Ordinanza — n. 29855/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding criminal evasion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29855/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Valter Radulovic inadmissible due to the genericity and manifest unfoundedness of its grounds. The appellant argued for nullity based on a missed request for adjournment, but the court found this claim baseless as the alleged impediment did not match the actual hearing date. Consequently, the lower court's judgment on criminal evasion charges was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when its grounds are generic and manifestly unfounded, reducing to mere assertions that contradict the reasoning of the appealed judgment which has thoroughly examined the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal evasion charges inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness procedural costs Corte di Cassazione nullity claim perizia medica superata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC VALTER nato a ROMA il 10/03/1994 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Valter Radulovic; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.);

Considerato, con riferimento alla dedotta nullità per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento proposta dal difensore all'udienza dell'8 aprile 2024, che tale motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il dedotto impedimento faceva riferimento a data diversa da quella in cui è stato tenuta l'udienza a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere rlalre Il