Cassation court dismisses appeal regarding Art. 384 exclusion of guilt in personal complicity cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision on the merits. The appellant argued for the application of Article 384 of the Penal Code as an exclusion of guilt, but the lower court correctly identified it as an exclusion of illegality requiring the agent to be the sole means to avoid serious harm. The court rejected the appeal because the lower court's factual assessment that the conduct was not the only viable option to prevent grave prejudice was not subject to review in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 cod. pen.; The provision excludes guilt rather than illegality, applying only when the agent is the sole means to avoid serious harm to liberty or honor, a threshold not met if other options existed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULINO SALVATORE nato a CATANIA il 09/08/1999 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; u/tx7) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gulino Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art.384 cod. pen. è riproduttivo di identica censura a cui la Corte di appello ha dato corretta risposta facendo preciso riferimento a giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, l'art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicché opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui (Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148); che in tal senso la Corte di appello, previa ricostruzione della vicenda, ha escluso che la condotta posta in essere fosse l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui, sulla base di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i