Cassation court dismisses appeal as generic penalty complaint lacks specific reasoning beyond statutory discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding excessive sentencing was deemed generic and repetitive of arguments already fully examined by the Court of Appeal. The appellant argued the penalty was excessive, while the court held that the lower court adequately weighed statutory factors under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the sentencing falls within judicial discretion and requires only a brief reference to statutory criteria unless the penalty vastly exceeds the statutory minimum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The complaint regarding the severity of a penalty is inadmissible if it is generic and fails to provide specific reasoning, as the lower court's assessment of statutory criteria and the gravity of the offense constitutes sufficient motivation within the judge's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCRIZZI ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 26/10/1968 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Li) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ascrizzi Antonino; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta generico e riproduttivo di questione adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo delle precise argomentazioni, come la pena determinata dal Primo giudice (che aveva individuato la stessa per il reato ritenuto più grave partendo dal minimo edittale, con aumenti adeguatamente ponderati per la ritenuta continuazione) fosse aderente e congrua rispetto al disvalore della condotta, così mostrando di aver adeguatamente ponderato gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso