Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of motivation and manifestly unfounded claim regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Bernardo inadmissible, ruling that the request was both unmotivated and manifestly unfounded. Although the appellant alleged a failure to recognize generic mitigating circumstances, the lower court had already acknowledged these factors in the original judgment. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is unmotivated and generic, or if it is manifestly unfounded because the alleged error in recognizing mitigating circumstances does not exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO ALESSANDRO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 29/01/1962 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessandro Bernardo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 33, cod. pen.. Il ricorso denuncia vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile, non solo perché non motivato, e quindi generico, ma soprattutto perché manifestamente infondato, essendo state in realtà riconosciute le attenuanti generiche.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 202