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Ordinanza — n. 29850/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, ruling hypothetical arguments about seizure amounts inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29850/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Sbibi Oussine inadmissible due to the generic nature of his grounds. Although the appellant argued the seized sum was excessive compared to litigation costs, the court found this claim purely hypothetical and lacking factual basis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 316, cod. proc. pen.; Art. 316, cod. proc. pen.: An appeal based on a generic allegation that a seized sum is excessive without concrete evidence is inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds seizure conservativa procedural costs hypothetical argument inadmissibility ruling commisurazione della pena per traffico di stupefacenti spese di detenzione pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 316, cod. proc. pen.
Il ricorso denuncia violazione dell'art. 316, cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza ha confermato il sequestro conservativo della somma di 855 euro, a garanzia del pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBIBI OUSSINE (CUI 05N8204) nato il 19/04/1990 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sbibi Oussine impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 337, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione dell'art. 316, cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza ha confermato il sequestro conservativo della somma di 855 euro, a garanzia del pagamento delle spese processuali.

2. Il ricorso è inammissibile, per genericità del motivo. Si sostiene che la somma in sequestro sarebbe esorbitante rispetto all'ammontare delle spese processuali, ma l'assunto è puramente ipotetico.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 20