Cassation appeal dismissed due to withdrawal without special power and a clerical error in the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extraordinary appeal inadmissible because the defendants withdrew the request without holding the required special power of attorney. The court found the alleged error in the lower court's decision to be merely a clerical slip regarding witness testimony rather than a substantive mistake. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 589 c.p.p.: An appeal withdrawn without a special power of attorney is inadmissible, and a claim of judicial error based on a clerical slip is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRESE GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 23/03/1998 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Lato avviso alle partii 3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto dei propri difensori e procuratori speciali, Giovanni Carrese ha proposto ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione penale, n. 7954/2024, lamentando che la stessa ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 13 luglio 2022 della Corte di appello di Napoli, sulla base dell'erronea percezione di un dato probatorio.
2. Nelle more del procedimento, i predetti difensori hanno trasmesso in cancelleria via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso, la quale, tuttavia, non può essere presa in considerazione, non risultando costoro muniti di procura speciale a tal fine (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.).
3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, risultando nitidamente che quello ivi rappresentato come un errore di percezione da parte della Corte di cassazione costituiva, in realtà, un chiaro lapsus calami (ivi leggendosi, a pag. 9, di dichiarazioni «veritiere» di un dato testimone, anziché «non veritiere», come invece si comprende chiaramente da tutto il tenore della motivazione).
4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28