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Ordinanza — n. 29848/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of lawyer signature on the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was signed and submitted personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for a partial reform of the lower court's sentence but failed to comply with the mandatory requirement for legal representation. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void under the specific criminal procedure code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is not signed and presented by a qualified defense attorney, as personal submission by the party is strictly prohibited.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal submission prohibition qualified defense attorney requirement criminal procedure code procedural defect invalidity remissione della pena condono delle spese procedurali ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Legge 23 giugno 2017, n. 63
1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
E tale disciplina - come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSSALEM BILLAL nato a TORINO il 10/04/2003 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO— dato avviso alle parti; l ( udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Boussalem Billal impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli denuncia violazione di legge per l'assenza di motivazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla mancata applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, stesso codice.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina - come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il