Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging hypothetical intent without evidence of reasoning defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Milla inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Milla challenged the appellate court's confirmation of his conviction for the crime defined in Article 337 of the Penal Code, alleging defects in the reasoning regarding his intent. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely proposed an alternative, hypothetical reconstruction of the defendant's will without substantiating specific flaws in the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal alleging defects in reasoning regarding intent is inadmissible if it merely offers a hypothetical alternative reconstruction of the defendant's will without identifying specific errors in the court's factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLA MIRKO nato a BOLOGNA il 18/01/1968 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mirko Milla impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso denuncia vizi di motivazione in punto di dolo.
2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella rappresentazione di una ricostruzione alternativa e semplicemente ipotetica della volontà dell'imputato, e perciò chiedendo al giudice di legittimità un'indagine di fatto che non gli compete.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024