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Ordinanza — n. 29845/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity of grounds lacking critical comparison with lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29845/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nicolò Balestrieri inadmissible due to the absolute genericity of its grounds. The appellant challenged a conviction for the crime of false testimony under Article 336 of the Penal Code, but his arguments consisted solely of stylistic expressions without any critical engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility, resulting in a dismissal and an order for the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are absolutely generic, consisting only of stylistic expressions without a critical comparison with the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal false testimony critical comparison procedural costs Cassazione Art. 366 c.p.p. reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRIERI NICOLO' nato a PALERMO il 25/02/1997 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nicolò Balestrieri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione di legge in punto di affermazione di colpevolezza.

2. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che si esauriscono nell'enunciazione della doglianza con formule di puro stile, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 202