Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds for being generic and unsupported by facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vanessa Halilovic's appeal against her conviction for recidivism inadmissible due to the generic and manifestly unfounded nature of her arguments. The appellant claimed violations regarding the application of recidivism laws but failed to specify factual elements or refute the lower court's detailed analysis of her personality traits. Consequently, the court ruled that the appeal lacked substantive merit and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal alleging violation of law or defects in reasoning regarding recidivism is inadmissible if the grounds are generic, unsupported by specific facts, and fail to address the detailed factual findings of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VANESSA nato a RIMINI il 13/01/1994 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanessa Halilovic impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di applicazione della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo. Non vengono specificati gli elementi addotti con l'appello e di cui si lamenta la mancata disamina. Quelli indicati in ricorso, poi, sono puramente assertivi (motivazione dell'allontanamento e ravvedimento successivo al fatto). Non è vero, inoltre, che la sentenza non abbia motivato sul punto, avendo anzi evidenziato plurimi e significativi dati di fatto e tratti di personalità dell'imputata (pag. 2), sui quali il ricorso tace completamente.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugn