Italian Court dismisses appeal claiming lack of habitual conduct for minor offense due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ourida Zakaria inadmissible for being generic and manifestly unfounded. Zakaria argued the lower court failed to evaluate the lack of habitual conduct required for a minor offense under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting the appellate judgment reasonably excluded particular leniency based on multiple conclusive indicators that the appeal ignored entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The court must evaluate particular leniency based on statutory parameters, and appeals failing to address specific factual indicators are inadmissible for genericity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OURIDA ZAKARIA nato il 12/11/1997 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ourida Zakaria impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in tema di diniego della particolare tenuità del fatto, per non avere la sentenza valutato il difetto di abitualità della condotta.
2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo. L'art. 131-bis, cod. pen., prevede specifiche ipotesi in cui l'offesa non può ritenersi di particolare tenuità (tra cui l'abitualità del comportamento), rimettendo pur sempre al giudice, al di fuori di esse, la relativa valutazione, la quale deve avvenire sulla base dei parametri dell'art. 133, cod. pen.. Così ha fatto la sentenza impugnata, che ha ragionevolmente escluso la particolare tenuità della condotta dell'imputato sulla base di plurimi e concludenti indicatori (vds. pagg. 5 s.), sui quali il ricorso tace del tutto.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giu