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Ordinanza — n. 29841/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's declaration of crime extinction due to prescription, arguing regarding civil liability. The court rejected these claims as mere factual complaints lacking legal merit and inconsistent with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals containing only factual complaints without legal arguments are inadmissible in the cassation stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints cassation procedure prescription of crime civil liability motivi di revisione reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 326 cod. pen
9296/24 BACOCCO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per il reato di cui all'art. 326 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACOCCO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/03/1975 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9296/24 BACOCCO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. e conferma delle statuizioni civili); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei tre motivi di ricorso e attinenti alla ritenuta responsabilità (pur sotto i profilo civilistico essendovi declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione) per il reato contestato non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i