Cassation appeal dismissed for non-meritorious review of appellate court's factual findings on attempted theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction of the attempted theft and resistance to a public official, but the court found these arguments amounted to an impermissible re-evaluation of evidence. The court ruled that the appellate court's global assessment of all acquired proofs was logical and thus not subject to review in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when it seeks to re-evaluate evidence or propose an alternative factual reconstruction without genuinely engaging with the proven elements and the appellate court's reasoned merit assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADIUKOV VITALII nato il 26/10/1986 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; )4( N. 9232/24 HADIUKOV OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nell'unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello — che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio — con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso