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Ordinanza — n. 29837/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion requires only general justification for minor increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mark Syilvester inadmissible, rejecting his claim that the sentence exceeded the statutory minimum. The appellant argued the punishment was excessive, but the court held that such complaints constitute mere dissent rather than a legal violation. Since the sentence was only slightly above the minimum and the lower court provided adequate general reasoning, the appeal failed to meet the high threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.; Sentencing discretion allows general expressions of congruity for minor increases above the statutory minimum, requiring specific detailed reasoning only when the penalty is significantly higher than the average.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory minimum cassation review penal proportionality judicial reasoning imputazione per reati di stupefacenti sanzione penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 337, cod. pen.
Art. 582, cod. pen.
Art. 585, cod. pen.
Art. 132, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARK SYILVESTER ( CUI 04P6H28 ) nato il 23/04/1995 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mark Syilvester impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 582 e 585, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione di legge in tema di commisurazione della pena, poiché superiore al minimo edittale.

2. Il ricorso è inammissibile. La doglianza si risolve in una semplice manifestazione di dissenso. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen., potendo essere censurata nel giudizio di cassazione soltanto laddove sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o immotivato. Il relativo obbligo può dunque ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime:

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Nello specifico, invece, la pena è solo di poco superiore al minimo e la sentenza motiva adeguatamente (pluralità delle persone offese, intensità del dolo, presenza di plurimi, specifici e recenti precedenti).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, i