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Ordinanza — n. 29835/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-meritorious re-evaluation of evidence and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29835/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Straccari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's conviction for crimes under specific penal code articles, but the court found his arguments merely sought an unauthorized re-reading of evidence. The court ruled that the appeal failed to engage with the proven facts or the appellate court's comprehensive evaluation of the case.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is directed at a non-permitted re-reading of evidence or proposes an alternative factual reconstruction without genuinely engaging with the proven elements and the appellate court's merit-based assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence appellate review criminal procedure Cassation control testimonianza inattendibile difetto di motivazione lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCIARI ANDREA nato a BOLOGNA il 05/04/1969 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9157/24 STRACCIARI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nell'unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso