Cassation appeal dismissed for non-meritorious re-evaluation of evidence and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Straccari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's conviction for crimes under specific penal code articles, but the court found his arguments merely sought an unauthorized re-reading of evidence. The court ruled that the appeal failed to engage with the proven facts or the appellate court's comprehensive evaluation of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is directed at a non-permitted re-reading of evidence or proposes an alternative factual reconstruction without genuinely engaging with the proven elements and the appellate court's merit-based assessment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCIARI ANDREA nato a BOLOGNA il 05/04/1969 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9157/24 STRACCIARI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nell'unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso