Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Shijaku Blerti inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the balancing of circumstances under Article 62-bis of the Penal Code versus the exclusion of contested recidivism under Article 385. The court found the lower court's reasoning logical and coherent, noting that the crime committed indicated a persistent will to engage in criminal conduct, making the exclusion of recidivism unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal manifestly unfounded regarding the judicial balance between circumstances and the exclusion of recidivism is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHIJAKU BLERTI nato il 11/08/1989 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; ì R.G.N. 9130/24 SHIJAKU OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento fra circostanze ovvero l'esclusione della contestata recidiva, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, la cui esclusione non era ipotizzabile "essendo il reato commesso indice di maggiore pervicace volontà di realizzazione di condotte di reato" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso