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Ordinanza — n. 29833/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Florin Marin Puscas inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing balance regarding recidivism under Article 62-bis of the Penal Code, arguing it was equivalent to the crime in Article 385. The court rejected this argument as manifestly unfounded, noting that the lower court had logically and coherently justified its equivalence assessment in its written decision.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal challenging the judicial balance between recidivism and a specific crime is inadmissible if the criticism is manifestly unfounded and the lower court's reasoning is logical and coherent.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing balance recidivism equivalence Cassation procedure recupero dei costi sanzioni pecuniarie attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
9076/24 PUSCAS OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
9076/24 PUSCAS OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUSCAS FLORIN MARIN nato il 25/06/1985 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; sut R.G.N. 9076/24 PUSCAS OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il