Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29828/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation and evasion mitigation as inadmissible due to statutory interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments concerning the revocation of a conditional sentence and the application of a mitigation clause for returning to a home detention address. The court held that revocation is a declaratory act producing substantive legal effects automatically under the Penal Code, while the specific mitigation for returning to a residence does not apply when the individual must present themselves at a prison or hand themselves over to an authority. Consequently, the lower court's judgment was upheld without violation of the principle against worsening the defendant's situation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 168, comma 3; Art. 164, comma 4; Art. 385, comma 4 of the Penal Code: The revocation of a conditional sentence is a declaratory act producing substantive effects automatically by law, and the mitigation for returning to a home detention address is inapplicable if the individual does not present themselves at a prison or hand themselves over to an authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence revocation automatic legal effect evasion mitigation clause home detention return prison authority handover reformatio in pejus procedural inadmissibility sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, comma 3 of the Penal Code
Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla revoca dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma 3 dell'art. 168 cod.
Art. 164, comma 4 of the Penal Code
- secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod.pen.
Art. 385, comma 4 of the Penal Code
Quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod.
Art. 674, comma 1-bis of the Code of Criminal Procedure
- ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1 -bis dell'art. 674 cod.
art. 168 cod. pen
Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla revoca dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma 3 dell'art. 168 cod. pen.
art. 164 cod.pen
- secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod.pen.
art. 674 cod. proc. pen
- ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1 -bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto
Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA nato il 11/10/1977 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; RG 9014/24 Ayad OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché prospettano enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla revoca dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma 3 dell'art. 168 cod. pen. - secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod.pen. - ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1 -bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione.

Ne consegue che non comporta violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d'ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero (Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto, Rv. 225699). Quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. per avere la ricorrente fatto rientro presso il proprio domicilio. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di evasione, secondo la quale "non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere" (ex multis, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.