Italian court dismisses appeal for generic mitigation as inadmissible due to lack of supporting argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mlik Mondher inadmissible because it consisted merely of a complaint without supporting argumentation. The appellant argued that generic mitigating circumstances should be recognized as prevailing over recidivism, but the court held that the lower court adequately addressed this by referencing numerous prior criminal precedents. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reduces to a simple expression of grievance without any supporting argumentation, as the lower court's reference to established precedents sufficiently satisfies the duty of motivation regarding generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MLIK MONDHER nato a PARMA il 30/08/1994 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mlik Mondher impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti anziché prevalenti rispetto alla recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile, perché si risolve nella semplice enunciazione della doglianza, senza alcuna argomentazione di supporto. Inoltre, l'obbligo di motivazione in tema di attenuanti generiche può ritenersi adeguatamente assolto anche mediante il richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come ha fatto la sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno