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Ordinanza — n. 29824/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to raise mental element and generic lack of severity arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Damiano against the second-instance conviction for the crime of theft inadmissible. The appellant argued for a lack of criminal intent and claimed the act lacked particular severity, but the court found these grounds generic and not properly contested in the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must specifically address the lack of criminal intent and particular severity with critical engagement; generic dissents or failure to contest the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of criminal intent particular severity of fact generic appeal argument failure to contest reasoning procedural costs award Cassazione ordinanza evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Andrea Damiano Catanzaro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO ANDREA DAMIANO nato a CATANZARO il 27/01/1993 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Andrea Damiano Catanzaro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza e di diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure in punto di responsabilità, fondate essenzialmente sul difetto di elemento psicologico, non sono consentite, perché non proposte in appello. 2.2. Quella riguardante la particolare tenuità del fatto è generica, risolvendosi in una mera manifestazione di dissenso, senza un confronto critico con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per disattendere il relativo motivo d'appello.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno