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Ordinanza — n. 29823/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances lacking specific factual and legal arguments against the lower court's merit assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gerace Osvaldo inadmissible due to the lack of specific factual and legal arguments. The appellant's complaints were deemed totally generic, consisting merely of assertions without scrutinizing the appellate court's reasoning or providing supporting data. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grievances are totally generic, limited to mere assertions, and fail to measure against the appellate court's reasoned assessment or provide specific factual and legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of specific arguments merit assessment procedural costs Cassation procedure Italian criminal law bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACE OSVALDO nato a CROTONE il 24/07/1969 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; Y91 N. 8885/24 GERACE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il