Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected merit court criticisms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing for non-punishability under Article 131-bis. The court ruled that these grounds were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal whose grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO MASSIMO nato a CORIGLIANO CALABRO il 06/12/1976 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 8867/24 Nigro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di impugnazione, aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 4-5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0