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Ordinanza — n. 29821/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected merit court criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing for non-punishability under Article 131-bis. The court ruled that these grounds were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal whose grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Repetitive Arguments Non-punishability Article 131-bis Procedural Costs Cassa delle ammende infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
8867/24 Nigro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di impugnazione, aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di impugnazione, aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 337 cod. pen
8867/24 Nigro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di impugnazione, aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di impugnazione, aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO MASSIMO nato a CORIGLIANO CALABRO il 06/12/1976 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 8867/24 Nigro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di impugnazione, aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 4-5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0