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Ordinanza — n. 29819/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds merely reproduce lower court's rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Pignataro's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the failure to recognize a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled this argument was merely a repetition of points already thoroughly examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal whose grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds non-punishment cause Article 131-bis procedural economy Cassation review procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
8865/24 Pignataro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata il 29 maggio 2024 con la quale ribadisce le doglianze proposte; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
8865/24 Pignataro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata il 29 maggio 2024 con la quale ribadisce le doglianze proposte; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO LUIGI nato a CETRARO il 10/08/1983 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 8865/24 Pignataro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata il 29 maggio 2024 con la quale ribadisce le doglianze proposte; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0