Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds merely reproduce lower court's rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Pignataro's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the failure to recognize a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled this argument was merely a repetition of points already thoroughly examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal whose grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO LUIGI nato a CETRARO il 10/08/1983 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 8865/24 Pignataro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata il 29 maggio 2024 con la quale ribadisce le doglianze proposte; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0