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Ordinanza — n. 29818/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding public utility work substitution criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the complaints. The appellant argued that the lower court failed to apply the substitution of public utility work sanction, yet the court found the arguments merely reproduced existing criteria without new analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the complaints lack specificity and merely reproduce the criteria adopted by the trial court without presenting distinct grounds for review.

Parole chiave

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lack of specificity public utility work substitution of penalty inadmissible appeal criminal procedure Corte di Cassazione procedural requirements ricorso all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
8851/24 Spinale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
8851/24 Spinale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINALE GIANFRANCO nato a CATANIA il 14/03/1990 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 8851/24 Spinale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito e risultano pertanto meramente riproduttive nonché prive del requisito della specificità (v. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/