Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court arguments without new legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gabriele Ricciardi inadmissible due to the absolute generality of its grounds. Ricciardi challenged a conviction for theft, arguing for leniency under Article 131-bis of the Penal Code and claiming a violation of defense rights due to omitted psychiatric expertise. The court rejected these claims because they merely repeated the grievances raised during the appellate proceedings without providing critical factual comparisons or correct legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 60 c.p.p.: Appeals must contain specific factual and legal arguments distinct from those already addressed by lower courts; generic repetitions of grievances without critical analysis render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI GABRIELE nato a CATANZARO il 22/04/1957 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gabriele Ricciardi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso denuncia: I) violazione di legge in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.; II) erronea valutazione dei fatti; III) violazione del diritto di difesa per omessa perizia psic:hiatrica 2. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che consistono nella riproposizione delle doglianze rassegnate in appello, senza alcun confronto critico con i rilievi, puntuali in fatto e corretti in diritto, con cui la Corte distrettuale le ha disattese (pagg. 4 s., sent.).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno