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Ordinanza — n. 29816/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for assaulting police officers and a third party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Amato inadmissible regarding convictions for assaulting police officers and a third party. The court found the first ground of appeal manifestly unfounded because the defendant directly attacked the officers exercising their duties rather than the third party. Furthermore, the second and third grounds were rejected as generic and because sentencing discretion is not subject to review unless the penalty is exceptionally high.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 369 c.p.p.; Art. 393 c.p.p.: An appeal alleging violation of law or defects in reasoning is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or if the lower court's factual assessment is not subject to review absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal assault on police sentencing discretion manifestly unfounded defects in reasoning risarcimento per atto illecito lesioni personali aggressione fisica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 369 c.p.p.
Art. 393 c.p.p.
Art. 55 c.p.p.
Si legge però in sentenza che, nel prosieguo, egli ha indirizzato la propria azione direttamente verso gli agenti, percuotendoli ripetutamente e minacciandoli, mentre essi si frapponevano al fine di evitare l'aggressione al terzo, nell'esercizio delle funzioni loro espressamente assegnate dall'art. 55, cod.
Art. 131-bis c.p.
Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: I) sussistenza del dolo; II) esclusione della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DOMENICO nato a CATANZARO il 18/09/1988 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Domenico Amato impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: I) sussistenza del dolo; II) esclusione della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.; III) commisurazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso deduce che l'imputato abbia agito solo per percuotere una terza persona, con cui era in atto una lite al momento dell'intervento dei poliziotti. Si legge però in sentenza che, nel prosieguo, egli ha indirizzato la propria azione direttamente verso gli agenti, percuotendoli ripetutamente e minacciandoli, mentre essi si frapponevano al fine di evitare l'aggressione al terzo, nell'esercizio delle funzioni loro espressamente assegnate dall'art. 55, cod. proc. pen.. 2.2.

Il secondo motivo è generico e in fatto, a fronte di una motivazione incensurabile, perché non irragionevole, avendo la sentenza valorizzato le conseguenze lesive dell'azione e l'ulteriore condotta minacciosa verso i poliziotti. 2.3. Il terzo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in questa sede, se non nei limiti del mero arbitrio o del ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato (nello specifico, invece, la Corte d'appello ha ragionevolmente valorizzato i numerosi precedenti dell'imputato, anche per reati gravi e violenti).

In particolare, poi, quanto alla pena, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale: ciò che non ricorre nel caso di specie.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 20 Il Consi Ìiere estens