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Ordinanza — n. 29815/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; complaint lacks specific grounds for conviction affirmation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Aldo Delle Castelle inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the confirmation of conviction under Article 385 of the Penal Code but failed to articulate specific reasons for the alleged lack of motivation. Consequently, the court ruled that the complaint was merely a general dissatisfaction with the verdict without substantive legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal must be specific and grounded in particular legal errors; generic complaints lacking detailed reasoning regarding the affirmation of guilt are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility affirmation of guilt lack of motivation criminal appeal specific grounds procedural defect remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Aldo Delle Castelle impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE CASTELLE ALDO nato a MATINO il 12/06/1972 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aldo Delle Castelle impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità, dolendosi sostanzialmente della mancata assoluzione, senza tuttavia spiegarne le ragioni.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa dele ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.