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Ordinanza — n. 29814/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for resisting and assaulting police officers due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sanneh Abdoulie inadmissible, confirming his conviction for resisting and assaulting public officials. The appellant argued for vices in reasoning and excessive sentencing, but the court noted the defendant actively engaged in a fight rather than merely disengaging. The court ruled that the lower court's factual findings on the nature of the conflict were unchallengeable and the sentence was not disproportionately high.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the lower court's factual reasoning is unassailable in the court of appeal, provided the sentence is not significantly above the statutory range.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resisting public officials assaulting police officers unassailable factual reasoning disproportionate sentencing reato di coazione abbandono del procedimento penale pene e misure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.
Art. 133 c.p.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNEH ABDOULIE nato a MADIA( GAMBIA) il 15/02/1997 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sanneh Abdoulie impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 585 e 385, cod. pen.. Il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione in punto di: I) configurabilità dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, essendosi l'imputato limitato a divincolarsi; II) diniego delle attenuanti generiche, nonostante le condizioni di vita e la scarsa intensità del dolo; III) misura della pena superiore ai minimi.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In sentenza si legge che l'imputato non si è limitato a divincolarsi, ma ha ingaggiato una vera e propria colluttazione con gli agenti di polizia: e, su tale circostanza, il ricorso tace completamente. 2.2. I restanti motivi non sono consentiti. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. In particolare, poi, quanto alla pena, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale: ciò che non ricorre nel caso di specie.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il