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Ordinanza — n. 29813/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and lack of specificity regarding detention violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Annarita Coffa's appeal against her detention violation conviction inadmissible. The court found the appeal manifestly unfounded and too specific, noting the defendant's prior failed attempt to claim confusion over a release order and her extensive criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and Coffa was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specificity, particularly when the appellant has prior knowledge of the legal situation and fails to address the court's observations on their previous conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest unfoundedness lack of specificity detention violation procedural costs ripetute violazioni del diritto degli stranieri recidiva nell'infrazione violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COFFA ANNARITA nato a BRINDISI il 07/08/1980 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Annarita Coffa impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Ella lamenta violazione di legge e vizi della motivazione con cui è stato escluso l'errore di diritto o sul fatto in cui sarebbe incorsa, avendo creduto che un provvedimento di scarcerazione notificatole si riferisse a tutti i titoli detentivi su di lei gravanti e non, come in effetti era, ad uno solo di essi.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo oltre che per la sua aspecificità. La sentenza impugnata, infatti, trae logica conferma della malafede dell'imputata dalla reiterazione della violazione pochi giorni dopo un primo controllo infruttuoso (deducendo ragionevolmente che, in tale prima occasione, l'eventuale equivoco sarebbe stato chiarito) nonché dai suoi numerosissimi precedenti penali, che la qualificano come persona sufficientemente esperta ed in condizione di verificare immediatamente l'effettivo contenuto del provvedimento notificatole, informandosi presso un avvocato o direttamente presso gli uffici di polizia addetti al suo controllo. E, a tali osservazioni, il ricorso praticamente non replica.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28