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Ordinanza — n. 29812/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to raise non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29812/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's grievances regarding criminal liability and sentencing were deemed generic, merely reproducing arguments already examined by the lower court without substantive merit. Furthermore, the specific defense of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was not properly raised as an appeal ground, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments or causes of non-punishment not previously deduced as appeal grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments non-punishment cause procedural defect Article 131-bis criminal liability court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
8755/24 Emiliano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt.
Art. 341-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
3); Ritenuto infine che le censure di cui al terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
Art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma i cod.
art. 337 cod. pen
8755/24 Emiliano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
3); Ritenuto infine che le censure di cui al terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMILIANO MARIO nato a NARDO' il 16/07/1978 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 8755/24 Emiliano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalle norme incriminatrici (pag. 1-2);

Ritenuto che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - e priva di specificità in quanto non si confronta con la congrua esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 3); Ritenuto infine che le censure di cui al terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma i cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla sussistenza della responsabilità e sul trattamento sanzionatorio e che, in ogni modo, dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge l'assenza di elementi da cui evincere la "modesta gravità del fatto" (v. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de