Italian court dismisses appeal as inadmissible due to absolute lack of specific factual comparison with lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Donato Branca inadmissible for failing to provide a critical comparison with the evidentiary findings of the lower court. Branca argued for acquittal on charges of theft, but his submission was deemed purely hypothetical and devoid of factual engagement with the trial record. Consequently, the court rejected the claim and ordered Branca to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack absolute specificity by omitting a critical comparison with the proven facts and arguments presented in the contested judgment, limiting itself to a purely hypothetical reconstruction of events.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA DONATO nato a SPECCHIA il 28/05/1970 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Donato Branca impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di colpevolezza.
2. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta aspecificità del motivo, poiché omette completamente un confronto critico con le risultanze probatorie e gli argomenti illustrati nella sentenza impugnata, limitandosi ad una diversa e puramente ipotetica ricostruzione dei fatti.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro„ non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 20