Cassation court dismisses appeal regarding public utility work substitution due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to substitute prison time with public utility work. The appellant argued the decision violated the law, but the court held that the appellate judge's discretion is governed by Article 133 of the Criminal Code. Consequently, the court ruled that the lower court's factual assessment regarding the defendant's lack of guarantee was unassailable and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 53, 58 L. 689/1981: The judge's discretion in substituting custodial sentences with public utility work is subject to statutory criteria, and the resulting factual judgment is unassailable in cassation proceedings unless it constitutes mere arbitrium or is illogical and unmotivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO ANGELO GIUSEPE nato a TERZIGNO il 20/03/1952 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Angelo Giuseppe Auricchio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'ari:. 367, cod. pen., lamentandone la contrarietà alla legge nella parte in cui ha negato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, a norma degli artt. 53 e 58, legge n. 689 del 1981.
2. Il ricorso è inammissibile. La discrezionalità del giudice sul punto dev'essere esercitata secondo i criteri dell'art. 133, cod. pen., che regolano il trattamento sanzionatorio (per tutte, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274). Sul punto, dunque, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati da tale disposizione, da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la Corte d'appello ha ritenuto che l'imputato non offrisse adeguata garanzia di rispetto della sanzione sostitutiva, ricavando tale convinzione dai numerosissimi ed eterogenei precedenti penali di costui, con motivazione, dunque, logicamente ineccepibile.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28